14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6584 del 17 aprile 1999
Testo massima n. 1
È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ove la stessa sia priva della indicazione della residenza e dell’ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Tale carenza, infatti, impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l’ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma dell’art. 666, comma 5, c.p.p. D’altra parte, la mancanza di una stabile residenza non consente neppure il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali. [ Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto legittima la declaratoria di inammissibilità della istanza adottata de plano a norma dell’art. 666, comma 2, c.p.p. ].
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