14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 55 del 7 gennaio 1998
Posted at 16:52h
in Massimario
Testo massima n. 1
Poiché la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato, occorre considerare l’incremento di esso per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilità in corso, e pertanto è legittimo il ragguaglio del valore del relativo cespite all’indennità normativamente dovuta [ art. 5 bis, legge 8 agosto 1992 n. 359 ], pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]