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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6826 del 17 febbraio 2015

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 6826 del 17 febbraio 2015

Testo massima n. 1

Il giudice dell’impugnazione proposta in seguito alla restituzione nel termine concessa dal giudice dell’esecuzione, che ha respinto la richiesta di non esecutività della sentenza, non può dichiarare l’impugnazione inammissibile per tardività, non potendo sindacare la decisione del giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva.

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