Cass. pen. n. 504 del 8 gennaio 2015
Testo massima n. 1
La preclusione del "ne bis in idem" opera solo allorché l'azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale.