14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2807 del 21 gennaio 2015
Posted at 15:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
È deducibile nel giudizio di cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, posto che la violazione del divieto del “bis in idem” si risolve in un “error in procedendo”, a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere proposta al giudice dell’esecuzione.
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