14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4115 del 28 gennaio 2015
Testo massima n. 1
Il principio del “ne bis in idem” internazionale, previsto dall’art. 54 della Convenzione di Schengen, come interpretato dalla Corte di Giustizia CE, opera nel caso in cui il provvedimento dell’autorità straniera estingua definitivamente l’azione penale, a nulla rilevando che tale atto sia stato emesso da un giudice piuttosto che dal pubblico ministero, non potendo essere considerati preclusivi tutti i provvedimenti precari, assimilabili al decreto di archiviazione. [ In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che l’onere di dimostrare l’idoneità preclusiva del provvedimento invocato incombe sull’interessato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]