14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 46067 del 6 novembre 2014
Testo massima n. 1
La nuova ipotesi di revisione introdotta dalla Corte Costituzionale con la sentenza additiva n. 113 del 2011 presuppone che la decisione della Corte Edu cui sia necessario conformarsi sia stata resa sulla medesima vicenda oggetto del processo definito con sentenza passata in giudicato, oppure abbia natura di “sentenza pilota” riguardante situazione analoga verificatasi per disfunzioni strutturali o sistematiche all’interno del medesimo orientamento giuridico.
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Testo massima n. 2
La nuova ipotesi di revisione, introdotta a seguito dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011, presuppone, come condizione ineliminabile, che sia intervenuta una sentenza definitiva della Corte Edu sulla medesima vicenda oggetto del processo alla quale sia necessario conformarsi. [ In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile un’istanza di revisione finalizzata a consentire l’applicazione nel processo dei principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2013, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 41 bis, comma secondo quater, lett. b ], ultimo periodo, Ord. Penit., nella parte in cui prevede limitazioni ai colloqui con i difensori ].
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