Cass. pen. n. 36848 del 3 settembre 2014

Testo massima n. 1


Il rimedio della rescissione del giudicato, previsto dall'art. 625 ter c.p.p., ha natura di mezzo di impugnazione straordinaria ed implica che la richiesta, con allegazione dei documenti a sostegno, sia depositata nella cancelleria del giudice di merito la cui sentenza è stata posta in esecuzione.

Testo massima n. 2


L'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 625 ter c.p.p., si applica solo ai procedimenti nei quali è stata dichiarata l'assenza dell'imputato a norma dell'art. 420 bis c.p.p., come modificato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, mentre, invece, ai procedimenti contumaciali definiti secondo la normativa antecedente alla entrata in vigore della legge indicata, continua ad applicarsi la disciplina della restituzione nel termine per proporre impugnazione dettata dall'art. 175, comma secondo, c.p.p. nel testo previgente.

Testo massima n. 3


Sulla richiesta di rescissione del giudicato, di cui all'art. 625 ter c.p.p., la Corte di cassazione delibera secondo la procedura camerale non partecipata - disciplinata dall'art. 611 c.p.p. - e può disporre la sospensione della esecuzione della decisione impugnata.

Normativa correlata