Cass. pen. n. 52235 del 16 dicembre 2014

Testo massima n. 1


Non dà luogo a nullità ma ad una mera irregolarità o al più ad una situazione di incompatibilità da far valere come motivo di ricusazione, la violazione della norma che impone il rinvio ad altra sezione della stessa Corte che ha pronunciato la sentenza annullata, qualora il collegio giudicante di rinvio sia diversamente composto.