14 Mag Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 9091 del 25 febbraio 2013
Testo massima n. 1
Ai fini dell’accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile [ art. 612 c.p.p. ], l’istante deve fornire la prova della futura insolvenza del creditore che metta in pericolo la possibilità di recupero della somma. [ Nella specie, il creditore, a seguito del fallimento della società del cui consiglio di amministrazione era presidente e amministratore delegato, era esposto alle azioni risarcitorie dei numerosi creditori insinuatisi nella procedura ].
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