Cass. pen. n. 4302 del 15 dicembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Misura di sicurezza della libertà vigilata - Appello proposto dal solo imputato - Modifica delle modalità esecutive - Violazione del principio devolutivo - Esclusione – Ragioni.


Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, anche nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, aggravi le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, dovendo le prescrizioni essere idonee ad evitare l'occasione di nuovi reati e potendo le stesse essere, pertanto, suscettibili di successive modifiche o limitazioni.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 48569 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 228
Cod. Pen. art. 229 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 230 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 679 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680