14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18293 del 5 maggio 2014
Testo massima n. 1
I motivi “nuovi” presentati a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a ], c.p.p.. [ In motivazione, la Corte ha evidenziato che l’ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione determinerebbe una irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare ].
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]