14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 36374 del 28 agosto 2014
Testo massima n. 1
Il termine di impugnazione della sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 469 cod. proc. pen. è quello di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma primo, lett. a ], cod. proc. pen., per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio e lo stesso decorre per ciascuna parte, ove manchino forme alternative di pubblicazione, dalla data di comunicazione del provvedimento. [ Fattispecie relativa a sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, emessa dalla Corte d’appello in assenza di previo contraddittorio tra le parti ].
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