14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15445 del 15 aprile 2015
Testo massima n. 1
L’art. 584 c.p.p., nel disporre che l’atto di impugnazione, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, è comunicato al pubblico ministero ed è notificato alle parti private senza ritardo, intende garantire al soggetto che non abbia proposto nei termini l’impugnazione la possibilità di avvalersi del gravame incidentale, al fine di contrastare la pretesa principale che nei suoi confronti sia stata avanzata dalla parte contrapposta; ne consegue che l’impugnazione presentata dal coimputato, diretta ad ottenere la modificazione della sentenza per ragioni personali, non deve essere notificata agli altri coimputati.
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