14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3029 del 26 febbraio 2009
Testo massima n. 1
Nel giudizio di divisione di beni immobili, poiché occorre assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondenti alle quote, la stima dei relativi beni deve essere effettuata in epoca non troppo lontana rispetto a quella della decisione; tuttavia, in considerazione della possibile stasi del mercato e del conseguente deprezzamento di alcuni beni, la parte che sollecita una rivalutazione degli immobili per effetto del tempo trascorso dall’epoca della stima deve allegare ragioni di significativo mutamento del valore degli stessi intervenute “medio tempore”, non essendo sufficiente il mero riferimento al lasso temporale intercorso.
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