14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 464 del 20 gennaio 1994
Testo massima n. 1
Dalla lettera e dalla collocazione sistematica dell’art. 932 del codice civile del 1865, trasfuso nell’art. 473 del codice civile vigente, si evince che solo nel caso di disposizioni testamentarie a titolo universale a favore di persone giuridiche [ «eredità devolute ai corpi morali», art. 932 c.c. del 1865; «eredità devolute alle persone giuridiche», art. 473 c.c. vigente ], e non anche nell’ipotesi di disposizioni a titolo particolare, l’accettazione doveva farsi, come deve effettuarsi, con il beneficio d’inventario.
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