14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4184 del 28 gennaio 2015
Testo massima n. 1
I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma primo, lett. a ], cod. proc. pen., nel senso di statuizioni suscettibili di autonoma considerazione. A tal fine costituiscono distinte statuizioni la questione relativa all’affermazione di responsabilità dell’imputato, investita dall’appello originario e quella inerente la configurabilità dell’aggravante del danno di speciale gravità, ex art. 219 l. fall., oggetto di motivo nuovo proposto in sede di legittimità. [ Fattispecie in cui la difesa aveva sostenuto che la richiesta di assoluzione dell’imputato proposta con l’atto di appello ricomprendeva implicitamente anche la contestazione dell’aggravante del danno di speciale gravità, ritenuta dal giudice di primo grado; la S.C. ha ritenuto la diversità della statuizione sulla predetta aggravante rispetto a quella relativa all’affermazione di responsabilità, ritenendo la prima oggetto di motivo di ricorso proposto per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, inammissibile ].
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