14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 15697 del 15 aprile 2015
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 – per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale – impedisce che quest’ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non potendo applicarsi nella specie l’art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; ragione per la quale la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione, nella specie dell’estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b ] e comma secondo, cod. proc. pen.
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