14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11090 del 16 marzo 2015
Testo massima n. 1
La previsione di cui all’art. 542 cod. proc. pen. – che prevede la condanna del querelante al pagamento delle spese nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso – non si applica nel caso in cui l’assoluzione abbia luogo per il riconoscimento della causa di non punibilità della provocazione, ex art. 599 cod. pen..
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Testo massima n. 2
La previsione di cui all’art. 652 cod. proc. pen. – per la quale la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell’ambito del giudizio civile di danni relativamente all’accertamento che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una legittima facoltà – non è applicabile nel caso in cui la sentenza di assoluzione sia pronunciata per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 599 cod. pen., la quale, escludendo la punibilità dei reati di ingiuria e diffamazione, non ne esclude la natura di illecito civile e l’esistenza dell’obbligazione risarcitoria, ove ne sia derivato un danno, che può essere fatta valere innanzi al giudice civile.
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