14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 47061 del 13 novembre 2014
Posted at 15:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il parziale accoglimento dell’appello proposto dall’imputato non comporta l’obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali liquidate alla parte civile, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
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