14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31953 del 23 luglio 2013
Testo massima n. 1
In caso di omessa dichiarazione di falsità di un documento con la sentenza di “patteggiamento” non legittima la Corte di cassazione non può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 537 c.p.p. che richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità ed avverso i quali è riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione. [ La Suprema corte ha precisato che in tal caso la falsità del documento deve essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione, al quale devono essere trasmessi gli atti ].
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