14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 42162 del 14 ottobre 2013
Testo massima n. 1
Il giudice, con la sentenza di condanna con la quale accerti la falsità di atti o documenti, è obbligato, ai sensi dell’art. 537 c.p.p., a dichiararne la falsità e conseguentemente ordinarne la cancellazione totale o parziale e, qualora essi non siano presenti nel fascicolo processuale, deve disporne l’acquisizione per poter procedere alle indicate attività. [ In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento per il reato di cui all’art. 90, comma secondo, del d.p.r. n. 57 del 1990 – per essere state apposte false autentificazioni di firme a moduli di accettazione di candidature e a dichiarazioni di collegamento per una elezione regionale – nella parte in cui non aveva disposto l’acquisizione degli atti indicati nel capo di imputazione e non ne aveva, poi, dichiarato la falsità ].
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