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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11228 del 17 marzo 2015

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11228 del 17 marzo 2015

Testo massima n. 1

È ammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice d’appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al P.M., sempre che sussista un concreto interesse della parte ad impugnare. [ Fattispecie in cui la S.C. ha ravvisato la sussistenza del concreto interesse ad impugnare, avendo l’imputato proposto ricorso avverso una sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità, per “errores in procedendo”, della decisione di primo grado con la quale era stata pronunciata la sua assoluzione da uno dei reati ascrittigli nonché dichiarata la prescrizione per gli altri ].

Testo massima n. 2

È inammissibile, se carente di elementi indicativi del concreto interesse vantato, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza della corte d’appello di nullità della sentenza di primo grado per diversità del fatto. [ Fattispecie in cui la sentenza di primo grado annullata in appello aveva escluso la responsabilità dell’imputato ].

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