Cass. civ. n. 4290 del 16 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE Azione civile in sede penale - Sequestro conservativo a carico dell'imputato - Condanna generica al risarcimento del danno - Termine per l'inizio dell'azione in sede civile - Artt. 669-octies e 669-novies c.p.c. - Applicabilità - Sussistenza - Fondamento - Mancato rispetto - Conseguenze - Inefficacia del provvedimento cautelare.
Al sequestro conservativo disposto ex art. 316 comma 2 c.p.p., con la sentenza penale definitiva di condanna generica al risarcimento del danno, sui beni dell'imputato ad istanza della parte civile, si applicano gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., in ragione del carattere di piena strumentalità della misura cautelare patrimoniale rispetto al giudizio civile di merito e del sopravvenuto venir meno dei suoi presupposti, reso palese dallo stesso comportamento del creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la funzione della tutela cautelare, con la conseguenza che il sequestro perde efficacia qualora l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente introdotta in sede civile nel termine perentorio di sessanta giorni dall'irrevocabilità della sentenza penale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 669 novies
Cod. Proc. Civ. art. 671
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 com. 1