14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 32085 del 24 luglio 2013
Testo massima n. 1
L’ ordinanza che provvede sulla richiesta di giudizio abbreviato ex art. 458 c.p.p. [ sia nel caso di diniego che di concessione o ancora di revoca ] non è impugnabile, nemmeno sotto il profilo dell’ abnormità, atteso il principio di tassatività dei mezzi d’ impugnazione previsto dall’ art. 568 c.p.p. [ Fattispecie nella quale la Corte ha escluso fosse abnorme l’ ordinanza del giudice che, accogliendo una richiesta di giudizio abbreviato condizionata ad una ricognizione personale, aveva, però, disposto di procedersi a ricognizione personale cosiddetta “atipica” ].
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