14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1727 del 15 gennaio 2015
Posted at 15:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il consenso delle parti all’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti in quello del pubblico ministero, ovvero della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, può formarsi tacitamente mediante una manifestazione di volontà espressa di chi propone e l’assenza di opposizione della controparte, qualora il complessivo comportamento processuale di quest’ultima sia incompatibile con una volontà contraria.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]