14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 41409 del 7 ottobre 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
In sede di udienza preliminare, la modifica dell’imputazione ad opera del pubblico ministero può essere validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione. [ Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittima la modifica dell’imputatazione effettuata subito dopo la conclusione dell’intervento della parte civile, prima che il giudice dichiarasse chiusa la discussione ].
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