14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25416 del 10 giugno 2013
Posted at 15:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’omessa notifica dell’avviso dell’udienza preliminare alla persona offesa costituisce motivo di nullità della eventuale sentenza di non luogo a procedere che può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per Cassazione, in quanto la previsione dell’art. 428, comma terzo, c.p.p., costituisce una deroga alla disciplina generale dettata per la nullità relativa.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]