14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12121 del 19 agosto 2003
Testo massima n. 1
In tema di liquidazione del danno patrimoniale, il risarcimento per il danno costituito dalla perdita del guadagno subito deve comprendere il periodo di invalidità temporanea in cui nessuna attività lavorativa ha potuto svolgersi dal danneggiato ed il successivo periodo di invalidità permanente. Ne consegue che l’inizio del calcolo del danno da invalidità permanente, che segue alla diminuzione della capacità di lavoro impiegata in un’attività di lavoro determinata, va individuato con riferimento al momento della cessazione dell’invalidità temporanea, che deve viceversa essere liquidata autonomamente, in modo tale da condurre ad un risarcimento che possa essere considerato comprensivo di ambedue le voci.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]