14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28021 del 27 giugno 2014
Testo massima n. 1
In caso di arresto per più reati, non sussiste l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso il provvedimento di convalida parziale, nel caso in cui il giudice abbia convalidato l’arresto per l’altro reato e disposto la custodia cautelare, in quanto in materia, detto requisito è configurabile esclusivamente quando l’impugnazione è presentata per far valere l’illegittimità della situazione derivante dall’ordinanza che incide sulla libertà personale dell’indagato, ovvero per evitare che, in tema di fungibilità della detenzione, possa costituirsi, per eventuali reati precedentemente commessi, un’illegittima riserva di pena conseguente alla privazione della libertà personale senza titolo. [ Fattispecie in cui il giudice non aveva convalidato l’arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale convalidandolo, invece, ed emettendo ordinanza di custodia cautelare per il delitto di tentata rapina ].
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