14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 25235 del 13 giugno 2014
Posted at 15:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, dell’obbligo di avviso immediato al difensore di fiducia dell’avvenuto arresto, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o di inefficacia dell’atto.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]