14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2476 del 20 gennaio 2015
Testo massima n. 1
In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, l’attività di comparazione tra profili genetici estratti dai reperti e riversati in supporti documentali è una operazione di confronto sempre ripetibile, a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche.
Testo massima n. 2
In tema di accertamenti tecnici su materiale biologico, ove nell’attività di estrazione dei campioni sia necessario l’intervento coattivo sulla persona, al prelievo può provvedere direttamente il pubblico ministero attraverso la nomina di un consulente tecnico, previa autorizzazione del giudice ai sensi dell’art. 359 bis c.p.p. oppure il perito nominato dal giudice, nel caso in cui all’analisi estrattiva e comparativa del profilo genetico si proceda nelle forme dell’incidente probatorio.
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