14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1554 del 19 febbraio 1997
Testo massima n. 1
Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini a norma dell’art. 350 comma 7, c.p.p., non possono essere utilizzate nel dibattimento ma possono essere prese in considerazione nel giudizio abbreviato, attesa la natura peculiare dello stesso, caratterizzato dallo svolgimento allo stato degli atti. La richiesta di tale giudizio, infatti, implica la rinuncia a sollevare eccezioni sulla ritualità degli atti in base ai quali è documentato, anche se trattasi di atti compiuti dalla polizia giudiziaria che non sarebbero di per sé utilizzabili in eventuale accertamento dibattimentale.
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