14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17179 del 6 agosto 2007
Testo massima n. 1
In materia di risarcimento dei danni a seguito di incidente stradale, una volta ritenuta provata l’attività lavorativa svolta dal danneggiato e la compromissione della medesima [ quindi l’
an debeatur ], in mancanza di una prova specifica del di lui reddito, si può correttamente fare ricorso ai criteri di quantificazione del danno indicati dall’art. 4 della legge 26 febbraio 1977 n. 39. [ Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, ritenendo provata l’attività di coltivatore diretto svolta dal danneggiato, ma non conoscendone il reddito effettivo, ha supplito a tale carenza riferendosi a nozioni di comune esperienza ed utilizzando il criterio del reddito presunto ].
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