14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13634 del 22 luglio 2004
Testo massima n. 1
Il danno morale subito dai prossimi congiunti di un minore colpito da una grave menomazione alla nascita [ nel caso di specie, trattatasi di un bambino nato con una lesione irreversibile all’estetica e alla funzionalità del braccio sinistro, provocata da una errata manovra di disimpegno e di estrazione del feto alla nascita ], individuabile nel vedere quotidianamente il proprio figlio «diverso dagli altri» per la menomazione che lo affligge e di vederlo a propria volta soffrire per la propria «diversità», è in re ipsa e non necessita di specifici elementi probatori.
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Testo massima n. 2
In tema di risarcimento del danno alla persona subito da un minore [ nel caso di specie, trattavasi di danno verificatosi al momento del parto ], la determinazione dell’ammontare del danno da lucro cessante va effettuata mediante una previsione di futuro guadagno per l’intero preventivabile arco della vita lavorativa, tenendo conto della prevedibile riduzione delle possibili attività lavorative esercitabili e dei guadagni ipotizzabili; nel compiere tale previsione non è corretto equiparare le prospettive lavorative future dei figli all’attività svolta dai genitori, in quanto ogni individuo può aspirare alla realizzazione di obiettivi socialmente ed economicamente più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dalle generazioni precedenti.
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