14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 19042 del 2 maggio 2013
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari personali, in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell’art. 407, comma secondo, lett. a ], c.p.p. il giudice può disporre – attesa la lettera dell’art. 307, comma primo bis c.p.p. – nei confronti dell’imputato le sole misure cautelari del divieto di espatrio, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto e l’obbligo di dimora [ artt. 281, 282, 283 c.p.p. ] ma non anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa [ art. 282 ter c.p.p. ].
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