14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 49112 del 6 dicembre 2013
Testo massima n. 1
In tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in atto comporta un rigoroso obbligo di motivazione in ordine sia all’attualità sia all’intensità delle esigenze cautelari. [ In applicazione del principio la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di un istanza modificativa della custodia cautelare in carcere disposta per fatti risalenti ad oltre cinque anni prima, ritenendo carente la motivazione sull’attualità ed intensità delle esigenze cautelari ].
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