14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6717 del 16 febbraio 2015
Testo massima n. 1
L’inammissibilità dell’istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive [ diverse dal divieto di espatrio e dall’obbligo di presentazione alla p.g. ] applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona – prevista dall’art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l’ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare contestualmente alla persona offesa l’istanza di revoca, di modifica o anche solo di applicazione della misura con modalità meno gravose – è rilevabile pure se dedotta da quest’ultima mediante impugnazione, poiché trattasi di sanzione che ha la funzione di garantire, anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, l’adeguata informazione della vittima del reato circa l’evoluzione del regime cautelare in atto, e, quindi, la possibilità per la stessa di fornire eventuali elementi ulteriori al giudice procedente, attivando un contraddittorio cartolare mediante la presentazione, nei due giorni successivi alla notifica, di una memoria ai sensi dell’art. 121 del codice di rito.
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