14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5934 del 10 febbraio 2015
Testo massima n. 1
In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile “fumus” e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. [ In motivazione, la S.C. ha tra l’altro precisato che, in assenza del predetto “fumus”, deve trovare applicazione la prima parte del comma 4-ter, ai sensi del quale il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, dispone gli opportuni accertamenti sulle condizioni dell’imputato, anche di ufficio e senza formalità ].
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