14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11807 del 12 marzo 2013
Testo massima n. 1
La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta per differenti reati non solo presuppone, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti anteriori a quelli oggetto della prima, ma, quando i reati siano oggetto di distinti provvedimenti e procedimenti e tra gli stessi non sussista una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art. 297, comma terzo, c.p.p., richiede anche, come condizioni ulteriori ed autonomamente necessarie, che, al momento dell’emissione della prima ordinanza, fossero già desumibili, dagli atti a disposizione, gli elementi per emettere il successivo provvedimento e che i diversi procedimenti, pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria, fossero stati tenuti separati in conseguenza di una scelta del pubblico ministero.
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