14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23729 del 3 giugno 2015
Testo massima n. 1
L’appello concernente misure cautelari personali, implicando una valutazione globale della prognosi cautelare, attribuisce al giudice “ad quem” tutti i poteri “ab origine” rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, ivi compreso quello di decidere, pur nell’ambito dei motivi prospettati e, quindi, del principio devolutivo, anche su elementi diversi e successivi rispetto a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata, applicandosi anche a tale procedimento l’art. 603, secondo e terzo comma, cod. proc. pen. [ In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza che – in relazione alla dedotta applicabilità della retrodatazione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 297, terzo comma, cod. proc. pen. – aveva ritenuto essere sottratta al suo sindacato la valutazione se la separazione delle indagini in due diversi procedimenti fosse o meno il frutto di una scelta discrezionale del pubblico ministero, per il fatto di non avere a disposizione gli atti di indagine necessari per tale apprezzamento ].
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