Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43235 del 22 ottobre 2013

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43235 del 22 ottobre 2013

Testo massima n. 1

La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, riferita a misure cautelari emesse da giudici aventi diversa competenza territoriale in presenza di una connessione qualificata, può essere dichiarata anche all’esito del giudizio di cognizione, pur ove sia intervenuta sentenza irrevocabile con riferimento alla prima imputazione. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la scarcerazione per decorrenza dei termini, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., disposta all’esito del giudizio abbreviato rispetto ad imputazione, ritenuta connessa per identità del disegno criminoso, rispetto alla quale era stata pronunciata, in altro processo, sentenza irrevocabile ].

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze