14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 8984 del 2 marzo 2015
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione dei termini di durata massima della custodia cautelare, deve essere computato il periodo di carcerazione preventiva ed esecutiva sofferto all’estero per un procedimento penale radicato davanti alla Autorità giudiziaria straniera se il giudice italiano accerta che l’autonomo procedimento per il quale l’imputato è detenuto e giudicato sul territorio nazionale ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è già stato detenuto e giudicato all’estero, in applicazione dei principi desumibili dall’art. 722 cod. proc. pen., nel testo vigente a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 253 del 2004.
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Testo massima n. 2
Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall’art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione se la richiesta è presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza che aveva rigettato la richiesta, ex art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., di retrodatazione del termine di durata della custodia cautelare in carcere presentata dopo la sentenza di primo grado ].
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