14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27352 del 21 giugno 2013
Testo massima n. 1
In tema di misure cautelari, il disposto di cui all’art. 291, comma secondo, c.p.p. – per il quale il giudice che riconosca la propria incompetenza può comunque disporre provvisoriamente, su richiesta del P.M., la cautela, ove ne sussistano i presupposti e sussista l’urgenza di soddisfare un’esigenza cautelare – trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni. Ne deriva che il giudice ordinario, pur funzionalmente incompetente, può adottare nei confronti dell’indagato minorenne una misura cautelare, nei limiti dell’art. 27 c.p.p., a condizione che essa sia espressamente contemplata dal capo II del d.p.r. n. 448 del 1988. [ In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il Tribunale del riesame ha confermato – nei confronti dell’indagato minorenne, arrestato in flagranza del reato di cui all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990 – la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non contemplata nel predetto capo II e, pertanto, vietata ex art. 19 dello stesso d.p.r. n. 448 del 1988 ].
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