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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18811 del 29 aprile 2013

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18811 del 29 aprile 2013

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari, il pubblico ministero che, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale “de libertate”, utilizza nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto elementi probatori “nuovi”, formulando una nuova richiesta cautelare opera una scelta automaticamente preclusiva della proseguibilità del procedimento incidentale senza che sia necessaria un’esplicita rinuncia. [ Fattispecie in cui la Corte ha considerato meramente ricognitiva la rinuncia del P.M. all’appello e di conseguenza escluso essersi verificata alcuna preclusione processuale ].

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