14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 43971 del 30 ottobre 2015
Testo massima n. 1
Nella previsione di cui all’art. 276 cod. proc. pen., relativa alla trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, rientrano, per il principio di tassatività, solo le inosservanze agli obblighi espressamente previsti nel provvediemnto cautelare e non anche ogni condotta, ancorchè costituente reato, genericamente elusiva della finalità perseguita con l’imposizione del provvedimento limitativo della libertà personale. [ Fattispecie in cui la Corte, ritenendo irrilevante agli specifici fini previsti dall’art. 276 cod. proc. pen. la circostanza che l’indagato, sottoposto alla misura del divieto di dimora e dell’obbligo di presentazione alla P.G., avesse commesso, senza trasgredire le prescrizioni, il reato previsto dall’art. 73, comma V, d.P.R. n. 309 del 1990, ha precisato che il fatto avrebbe potuto tuttavia assumere rilievo, ex art. 299 cod. proc. pen., per sostituire la misura, atteso l’aggravamento delle esigenze di cautela, fermo restando i limiti posti dall’art. 280, comma secondo, cod. proc. pen. ].
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