14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 28153 del 2 luglio 2015
Testo massima n. 1
Il principio di necessaria retroattività della disposizione più favorevole, affermato dalla sentenza CEDU del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, non è applicabile in relazione alla disciplina dettata da norme processuali, che è regolata dal principio “tempus regit actum”. [ Fattispecie relativa agli effetti della modifica normativa dell’art. 274 c.p.p. realizzata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, artt. 1 e 2, considerati dalla S.C. non applicabili per la valutazione della legittimità della misura cautelare impugnata, adottata in epoca antecedente la novella legislativa ].
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