14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 44004 del 28 ottobre 2013
Testo massima n. 1
L’obbligo di trasmissione al tribunale del riesame previsto dall’art. 309, comma quinto, c.p.p. riguarda solo gli atti che il P.M. ha selezionato per sostenere la sua richiesta, oltre che gli elementi a favore dell’indagato mentre nessun onere sussiste di trasmettere tutto il contenuto del fascicolo processuale. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondata la doglianza della difesa in ordine all’omessa trasmissione al tribunale del riesame dei tabulati telefonici, atteso che il G.I.P. Non ne aveva avuto conoscenza diretta ma solo attraverso quanto di essi era stato riportato nell’informativa di P.G. ].
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