14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6023 del 10 febbraio 2015
Testo massima n. 1
In tema di procedimento camerale di riesame, l’indagato detenuto o internato fuori del circondario del tribunale competente ha diritto di presenziare alla udienza per essere sentito personalmente solo se la richiesta di audizione è formalizzata in modo tale da rendere manifesta la volontà di rendere dichiarazioni su questioni di fatto concernenti la propria condotta. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento del Tribunale della libertà che aveva disatteso la richiesta di traduzione non specificatamente motivata ].
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