14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24332 del 5 giugno 2015
Testo massima n. 1
È inammissibile l’impugnazione cautelare proposta dal P.M. mediante l’uso della posta elettronica certificata [ c.d. PEC ], in quanto le modalità di presentazione e di spedizione dell’impugnazione, disciplinate dall’art. 583 c.p.p. – esplicitamente indicato dall’art. 309, comma quarto, a sua volta richiamato dall’art. 310, comma secondo, c.p.p. – e applicabili anche al pubblico ministero sono tassative e non ammettono equipollenti, stabilendo soltanto la possibilità di spedizione dell’atto mediante lettera raccomandata o telegramma, al fine di garantire l’autenticità della provenienza e la ricezione dell’atto, mentre nessuna norma prevede la trasmissione mediante l’uso della PEC.
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